Statuto - Confraternita del Santissimo Sacramento di Morcote

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Stauto della Confraternita del Santissimo Sacramento di Morcote


Capo I: nome, scopo, membri.
Art. 1 Sotto il titolo Confraternita del Santissimo Sacramento nella Parrocchia di Morcote è  costituita, nello spirito di una lunga tradizione risalente al 1611, un’associazione che persegue unicamente finalità religiose, in conformità ai can. 312 – 320 del Codice di Diritto Canonico e degli art. 60 ss. Del Codice Civile Svizzero.

Art. 2 La finalità della Confraternita consiste nell’impegno spirituale e morale che i suoi membri assumono nel partecipare attivamente alla vita liturgica della Parrocchia e servire Cristo presente nei poveri, nei malati, negli anziani, secondo gli statuti del Unione Confraternite della Diocesi di Lugano.

Art. 3 Tutte le persone di sesso femminile e maschile che hanno compiuto il diciottesimo  anno d’età, che si impegnano a sottoscrivere le finalità della Confraternita ed accettano la lettera e lo spirito dei presenti statuti, acquisiscono la qualità di socio della Confraternita, previa firma dell’impegno di adesione e il pagamento della tassa sociale annuale. Le nomine statutarie e dei nuovi Confratelli devono avvenire durante la festa di Corpus Domini. Il Parroco di Morcote è membro di diritto della Confraternita.

Capo II: organizzazione.
Art. 4 Gli organi della Confraternita sono:
a) L’assemblea generale
b) I revisori

Art. 5 L’assemblea generale
L’assemblea generale dei soci è l’organo superiore della Confraternita.

Art. 6 L’assemblea ha le seguenti competenze:
a) nomina del Priore (annualmente);
b) nomina del Vice Priore (annualmente);
c) nomina del Provveditore (ogni 3 anni);
d) nomina del Segretario (ogni 3 anni);
e) nomina di 2 revisori dei conti e di 1 supplente (ogni 3 anni);
f) approvazione dei conti della Confraternita;
g) decisione circa l’esecuzione dei lavori sulla base di preventivi e di progetti definitivi, accorda i crediti necessari e, se del caso, autorizza la contrazione di prestiti e i relativi piani di rimborso;
h) autorizzazione per l’affitto, la locazione, l’alienazione o la commutazione dell’uso e del godimento dei beni della Confraternita;
i) determinazione delle quote sociali;
j) esclusione di soci;
k) approvazione e modifica degli statuti;
l) ratifica dei soci onorari
m) scioglimento della Confraternita;
L’assemblea può deliberare solo su trattande iscritte all’ordine del giorno.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei membri presenti. In caso di parità, il voto del Priore risulta determinante.

Art. 7 Di regola l’assemblea viene convocata entro 3 mesi dalla fine di un esercizio sociale, mediante convocazione ai Confratelli per iscritto, con un preavviso di almeno 7 giorni.
L’assemblea può essere convocata, su domanda scritta di almeno un quinto dei soci, oppure su richiesta del Priore.

Art.8 Il Priore in carica dirige e convoca l’assemblea; di regola resta in carica un anno e può essere rieletto.
Il Vice Priore supplisce il Priore in caso di sua assenza.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni e invia le convocazioni.
Il Provveditore tiene la contabilità della Confraternita con diritto a firma congiunta con il Segretario.

Art. 9 I revisori
I 2 revisori ed il supplente vengono eletti dall’assemblea per 3 anni e sono rieleggibili.
Verificano i conti della Confraternita e presentano un rapporto scritto all’assemblea.

Capo III: esercizio, quote sociali, responsabilità.
Art.10 L’esercizio è annuale; si inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Art.11 Tutti i soci sono tenuti a versare una quota sociale fissata annualmente dall’ assemblea. Sono esenti della quota sociale gli studenti, i soci onorari e i Confratelli che hanno raggiunto il 70-esimo anno di età.

Art.12 Verso i terzi la Confraternita è vincolata unicamente dalla firma collettiva del Provveditore e del Segretario avallata dal Priore.

Art.13 La Confraternita risponde dei propri impegni solo con il patrimonio sociale: è esclusa ogni responsabilità dei soci.
Capo IV: ammissione, dimissione, esclusione dei soci

Art.14 La qualità di socio è subordinata all’accettazione per iscritto delle finalità della Confraternita, dei suoi statuti, nonché alla ratifica da parte dell’assemblea.
La qualifica di socio onorario viene ottenuta per meriti acquisiti.

Art.15 Le dimissioni di un socio devono essere rassegnate mediante lettera al Priore con un preavviso di 1 mese.

Art.16 L’esclusione di un socio può essere decretata dall’assemblea per grave e motivata inadempienza degli scopi della Confraternita. Il socio ha diritto di reclamo.

Art.17 Il socio dimissionario o escluso perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

Capo V: disposizioni varie.
Art.18 In caso di scioglimento della Confraternita, il patrimonio sociale dovrà essere devoluto nel seguente modo:
- immobili: alla Parrocchia di Morcote
- liquidità: meta alla Parrocchia di Morcote, metà in beneficenza.

Art.19 Questi statuti entrano in vigore con l’approvazione del Vescovo della Diocesi di Lugano, dopo che l’assemblea della Confraternita del Santissimo Sacramento di Morcote li ha ratificati
il giorno del 4 marzo 2015.

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